La nuova patente a crediti nell’edilizia: l’ennesima occasione perduta 

di Maurizio Mazzetti /
8 Settembre 2024 /

Condividi su

Riprendiamo la rubrica dopo la pausa estiva per parlare della (finalmente) versione definitiva della patente a crediti in edilizia, in vigore dal prossimo 01 ottobre.  

La patente a crediti, di cui si parlava da anni senza costrutto, vorrebbe essere uno strumento di qualificazione delle imprese, tale da garantire rispetto sia della normativa in materia di lavoro, sia di quella sulla prevenzione e sicurezza su lavoro. Richiesta da molto tempo dalle organizzazioni sindacali, che in realtà parlavano di patente a punti, e per il momento limitata al settore dell’edilizia anche se da sempre le organizzazioni sindacali ne chiedono l’applicazione anche in altri settori, in primo luogo l’agricoltura, è infine stata istituita sulla spinta dei ripetuti e gravi infortuni collettivi in edilizia, norma principale l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024), che va letto insieme  al nuovo articolo 27, comma 10, del TU 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro e al Decreto Ministeriale 23 luglio 2024. E con appropriata grancassa mediatica da parte di Ministero e Governo volta a dimostrare (finalmente …) qualche intervento in materia dopo anni di immobilismo giustificato dal “non disturbare chi fa”, e giustificate riserve o vere e proprie contrarietà delle organizzazioni sindacali per le soluzioni concrete previste (riserve e contrarietà, come si vedrà, sacrosante, ancorché pressoché silenziate dai media). In effetti, la patente a crediti odierna è istituto largamente diverso basato su una filosofia opposta al modello richiesto dalle organizzazioni sindacali (non tutte, indovini chi legge chi, se non contrario, neppure ne era propugnatore). 

In estrema sintesi, il meccanismo è il seguente: le imprese regolari per quel che riguarda rapporti di lavoro e gestione della sicurezza ricevono un certo punteggio (vedremo come e da chi); in caso di accertate violazioni da parte degli organi di vigilanza, come accade per la normale patente di guida, il punteggio viene progressivamente decurtato (proporzionalmente alla gravità delle violazioni), fino a che sotto una certa soglia non è più possibile lavorare; le decurtazioni possono essere recuperate attraverso una serie di interventi di ripristino delle regolarità, anch’essi di diverso valore.  

Prima di esporre nei dettagli il meccanismo, (perché si vedrà che il diavolo si nasconde, come sempre, nei dettagli) sottolineo però da subito il primo ed insuperabile limite dell’istituto: il punteggio viene conferito sulla mera regolarità dell’impresa, intesa come conformità alla normativa obbligatoria, conformità che peraltro è sostanzialmente presunta – cioè maggioritariamente autocertificata o auto dichiarata fino a prova contraria (successiva, ovviamente …). Per contro, sono sostanzialmente ininfluenti, e non indispensabili, eventuali interventi migliorativi perché non necessari al punteggio minimo che consente l’operatività. E in assenza di tali incentivi sostanziali, nell’istituto non resta pressoché nulla che spinga ad un miglioramento sostanziale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro: ed è per questo che rappresenta un’occasione perduta, ignorando l’opportunità di favorire un miglioramento continuo e sostanziale anziché, ancora una volta, l’avere “le carte a posto”. 

Questo primo limite, diciamo filosofico, è aggravato dal concreto meccanismo di funzionamento dell’Istituto, che ora si illustra, meccanismo che desta, ad essere buoni, notevoli perplessità. 

La patente a crediti devono richiederla imprese e lavoratori autonomi (artigiani quindi, essendo esclusa per mere forniture di materiali e prestazioni intellettuali), anche con sede nei paesi dell’Unione Europea o al di fuori di essa. Dal 01 ottobre i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda sull’apposito portale (al momento non ancora attivo, e vedremo come reggerà un flusso che si preannuncia molto elevato, come l’esperienza di consimili adempimenti insegna) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, INL. Attenzione, il rilascio è automatico, nel frattempo si può continuare a lavorare. E alla domanda non va allegata alcuna effettiva documentazione, tutti i requisiti richiesti (iscrizione alla Camera di Commercio, adempimento degli obblighi formativi, DURC, DUVRI ed eventuale certificato di regolarità fiscale, designazione del RSPP se previsto) vengono autocertificati o inseriti in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di dichiarazioni che risultano in sede di controllo non veritiere, la patente viene revocata, ma la domanda può essere ripresentata trascorsi 12 mesi. Sarà interessante osservare come funzioneranno i meccanismi di controllo, che peraltro riguardano in questa fase meri elementi formali.  

Attribuzione dei crediti: rinviando per i curiosi alle allegate slide – qui – prodotte dallo stesso Ministero, si parte con una dotazione di 30 crediti per ogni richiedente, cui si aggiungono: 

a) Una dotazione legata alla cosiddetta storicità dell’azienda, crescente a seconda del tempo trascorso dall’inizio dell’attività fino al massimo 10 al rilascio, e altri 2 per ogni anno di attività fino ad un massimo di 20. E francamente appare difficile comprendere perché una impresa, per il solo fatto di operare da più tempo, debba essere privilegiata …. 

b) Altri crediti attribuibili, fino ad un massimo di 40, per interventi aggiuntivi, di cui massimo 30 per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed altri 10 per attività, investimenti, formazione aggiuntivi.  Ed ecco che il diavolo rispunta fuori dai dettagli: detti elementi aggiuntivi non sono indicati tassativamente ma solo esemplificativamente (si vedano le slide); e se alcuni sono inequivocabilmente individuabili e documentabili (ad esempio gli SGSL – Sistemi di Gestione della Sicurezza su Lavoro – certificati dalla più recente norma UNI EN ISO 45001), per altri le definizioni sono assai labili e vaghe, con il duplice rischio sia di realizzazione solo sulla carta, sia di comportamenti ed interpretazioni differenti nel tempo e nello spazio. E giudichi chi legge cosa può concretamente significare, ad esempio  

1) “utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative” – Ma chi stabilisce quali sono le soluzioni tecnologicamente avanzate? (l’uso della proposizione “con” fa pensare che sia coinvolto un soggetto pubblico, ma quale?). E su quali parametri immagino il Ministero deciderà quali sono le parti sociali comparativamente più rappresentative? (E comparativamente a che cosa?) 

2) “applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera “ – Quali standard? Passi per quelli contrattuali, ci sono i CCNL, ma cosa è uno standard organizzativo? E chi li certifica? Che so, l’INAIL, le ASL, il Ministero, o gli enti bilaterali paritetici formati da organizzazioni datoriali e sindacali? (Nel qual caso, viene da dire, se la cantano e se la suonano). 

3) “possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale“. Qui siamo alla poesia del burocratese astratto che scimmiotta la neolingua della consulenza: Cosa sono esattamente i requisiti reputazionali? Quali gli indici di valutazione, quali gli accertamenti “definitivi” (? E svolti da chi?) Chi li stabilisce/accerta? Quali modelli di responsabilità sociale e sostenibilità si considerano, tra i diversi a disposizione? 

Un ottimista direbbe magari che ci saranno sicuramente disposizioni di dettaglio, circolari, direttive, che chiariranno i punti sopra evidenziati, in fondo non siamo ancora al 01 ottobre; io al contrario resto pessimista, anche perché tali disposizioni, quand’anche arriveranno, dovranno chiarire e mettere ordine argomenti su cui sono già state scritte biblioteche. Ma aspettiamo fiduciosi (chi più, chi meno). Lana caprina o fuffa, buona per ingrassare consulenti di vario tipo e produrre montagne di documentazione, dirà certo qualche malevolo, tanto questi punteggi non sono essenziali per lavorare, anche perché la vaghezza, probabilmente al di là delle intenzioni del legislatore che voleva facilitare le imprese attive, in realtà non le aiuta. Però è evidente che più punteggio si ha (meritato o meno che sia), più è facile restare sopra la soglia minima in caso di decurtazioni.  

E veniamo alle decurtazioni e sanzioni. In primo luogo, la sospensione della patente, con impossibilità di operare, è obbligatoria, con provvedimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL –   nel caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente”, o semplicemente possibile “nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente”. In entrambi i casi, l‘INL verifica, cessata la sospensione, il ripristino delle condizioni di sicurezza nel cantiere.  

Ora, è eccessiva la vaghezza della sospensione “possibile”, che appare sin troppo discrezionale (con relativo fianco offerto ad ogni tipo di ricorso, anche strumentale o dilatorio); inoltre nulla si dice sulle competenze dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro delle ASL i cui tecnici, anch’essi ufficiali di polizia giudiziaria come gli ispettori tecnici INL e con le medesime competenze, sono numericamente ben superiori a questi ultimi. Infine, un non trascurabile dettaglio, che ha visto contrarissimi (inutilmente) i sindacati: nel caso di sospensione obbligatoria la colpa grave deve essere accertata giudizialmente fino all’ultimo grado di giudizio, il che significa che l’impresa potrà continuare ad operare per anni prima di tale giudizio definitivo, visti i tempi dell’italica giustizia

Le decurtazioni per ogni violazione accertata sono invece analiticamente riportate nell’Allegato I-bis del nuovo articolo 27 del TU 81 (vedasi allegato per i curiosi): quando si scende sotto i 15 punti l’impresa non può più lavorare legalmente, e se lo fa ed è scoperta viene pesantemente sanzionata pecuniariamente in misura proporzionale all’importo dei lavori. Ma attenzione, ”Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave …, dice il comma 6 dell’articolo. Lascio agli addetti ai lavori valutare la congruità delle decurtazioni assegnate ad ogni violazione accertata; l’impressione non è certo di una eccessiva severità. Ma anche nel caso di perdita del punteggio minimo, ulteriore scappatoia: i lavori possono essere completati dall’impresa, pur senza più patente valida, se al momento dell’accertata violazione che fa scendere i crediti sotto la soglia minima di 15 l’impresa aveva eseguito più del 30% del valore dei lavori previsti. Il valore, non lo stato di avanzamento dell’opera; ed è facile intuire la difficoltà di tale quantificazione, specie negli appalti privati, con relativo potenziale, anzi probabile contenzioso. 

Infine, come recupera l’impresa il punteggio minimo per poter tornare a lavorare legalmente? Riporto testualmente l’art. 7 del Decreto Ministeriale del 23 luglio 2024: 

“..il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2. 

2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti 

delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. 

3. I flussi informativi per l’accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti 

con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro” 

A parte i dubbi sulla composizione e il funzionamento della Commissione (gli invitati hanno diritto di voto? E se non c’è, come spesso succede, un rappresentante per la sicurezza territoriale, oppure ve ne sono più di uno, nominati da diverse organizzazioni sindacali, chi partecipa?), emerge che, in sostanza, basterà qualche corso di formazione ad oggi assolutamente indefinito quanto a soggetti eroganti, contenuto, modalità didattiche, eccetera, e con possibili valutazioni probabilmente assai differenziate e largamente discrezionali, per venire fuori anche da un infortunio mortale. E, si badi, in assenza di qualsiasi indirizzo in materia, almeno al momento; ma dichiaro tutto il mio scetticismo sull’emanazione di simili indirizzi, operazione peraltro oggettivamente non facile oltre che delicata per la concorrente competenza di più soggetti. 

In sintesi, davvero un’occasione persa, e non solo perché si tratta di una norma mal scritta: il tutto si tradurrà in un incremento di oneri amministrativi per le imprese e per chi fa vigilanza, senza alcuna reale efficacia prevenzionale; i crediti ulteriori non basteranno certo a rendere attrattivi gli interventi ed investimenti migliorativi richiamati (pur nella loro vaghezza ed annacquabili, come spiegato sopra), oggi ancora poco diffusi. E felice di sbagliarmi, se accadrà il contrario; ma non succederà …ma da buoni empiristi, aspettiamo i dati sull’applicazione, il tempo come si sa è galantuomo.

Aiutaci a diffondere il giornalismo libero e indipendente.

Articoli correlati