A essere punito è stato l’uso strumentale dello strumento referendario. Ecco perché il “non voto”, in realtà, è stato a tutti gli effetti un voto.
Ogni volta che il corpo elettorale viene chiamato alle urne, il risultato – che piaccia o meno – è un bagno nella realtà. La realtà che emerge dalle urne del 12 giugno, con l’affluenza che si è fermata al 20% dimostra, ancora una volta, che il popolo italiano si ribella all’uso strumentale del referendum. Questo non è il tramonto dell’istituto del referendum ma è la sconfitta di una politica che, nel tempo e ripetutamente, ha cercato di impugnare a contrario lo strumento della democrazia diretta: non per far emergere domande politiche e bisogni diffusi nella società, ma per tutelare interessi di ristrette oligarchie, svincolandoli dai pesi e dalle procedure della democrazia rappresentativa. Esempio tipico di questa inversione della funzione del referendum è stata la richiesta, promossa dai radicali, di abrogazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Questo referendum fu bocciato dagli elettori nella consultazione del 21 maggio 2000, assieme ad altre farneticanti richieste che, allora come ora, miravano a soffocare l’autonomia della magistratura, aggredendo il sistema proporzionale nelle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, postulando la separazione delle carriere dei magistrati, pretendendo l’esclusione dei magistrati ordinari da ogni incarico extragiudiziario.
Dopo questa sonora batosta, si sono realizzate le condizioni per restituire all’istituto del referendum abrogativo quella centralità e autorevolezza che gli deriva dalla Costituzione.
Il referendum è l’unico strumento di democrazia diretta che esiste nel nostro ordinamento in cui è fissato il principio che la sovranità spetta al popolo, che la esercita, di norma, attraverso la rappresentanza.
Attraverso il referendum la sovranità popolare può correggere o integrare l’indirizzo politico espresso dalle assemblee legislative, facendo entrare nell’ordinamento esigenze o domande politiche presenti nel corpo sociale ma non adeguatamente rappresentate. Perché venga compiuto un atto abrogativo attraverso il referendum è necessario che alla base del pronunciamento ci sia un’esigenza fortemente sentita dal popolo italiano. Quando sono state fatte emergere delle domande politiche importanti, che coinvolgevano direttamente i bisogni, i diritti e gli interessi dei cittadini, bisogni non rappresentati o addirittura contraddetti dall’ordinamento politico, come nel caso del nucleare o dell’acqua pubblica, i referendum hanno avuto successo e hanno realizzato (almeno per l’energia nucleare) la loro funzione costituzionale di raccordare la volontà popolare con gli indirizzi legislativi e di governo.
Quest’ultima tornata elettorale si è rivelata un flop colossale per i promotori perché i quesiti proposti, al di là del fumo sollevato con il ricorso ad argomenti mitici (come la rigenerazione della giustizia), non proponevano alcuna domanda presente nel corpo sociale, né introducevano alcuna innovazione volta a tutelare diritti o domande di giustizia dei cittadini. Tutti i quesiti esprimevano, con gradi diversi, diffidenza nei confronti dell’esercizio della giurisdizione e del controllo di legalità ma, quel che è più grave, tendevano a smantellare il contrasto alle attività criminali in corso ed a svincolare il ceto politico dagli effetti negativi del controllo di legalità.
In sostanza il complesso dei quesiti esprimeva soltanto esigenze (poco commendevoli) fortemente radicate in una parte del ceto politico. Ancora una volta lo strumento del referendum è stato impugnato a contrario, per tutelare l’esigenza di una oligarchia politica volta a spuntare quelle armi del controllo penale che possono limitare la libertà di azione dei colletti bianchi. Esigenza particolarmente evidente nella richiesta di abrogazione del Decreto Severino ed in quella relativa alle misure cautelari.
Che interesse avrebbero avuto i cittadini italiani ad abrogare un presidio (come la Severino) contro la penetrazione della corruzione nel Governo e nelle istituzioni parlamentari? Semmai l’interesse genuino del popolo italiano è che sia data attuazione al principio costituzionale che prevede che: “I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di esercitarle con disciplina ed onore”.
L’approvazione del quesito sulle misure cautelari, che si è cercato di mascherare usando abusivamente l’etichetta di “limiti agli abusi della custodia cautelare”, respinta dall’Ufficio centrale del Referendum,
avrebbe avuto l’effetto di smantellare qualsiasi forma di contrasto ad attività criminose in corso, esclusi i delitti di mafia e quelli con uso delle armi. A quale parte della popolazione italiana poteva andare bene un effetto come questo che – ripetiamo – non ha nulla a che vedere con il ricorso eccessivo alla custodia cautelare? Che interesse avrebbero avuto i cittadini italiani ad abolire delle misure di contrasto ad attività dannose per tutti, quali sono per esempio i reati contro il patrimonio?
Lo stesso discorso vale per il quesito sul Pubblico Ministero, che, non solo per la generalità dei cittadini, ma anche per gli addetti ai lavori, esprimeva un tema esoterico, come i dibattiti fra i dotti medioevali sul sesso degli angeli. Anche in questo caso si trattava di un’esigenza presente in alcuni settori del ceto politico, a cui non corrispondevano diritti o bisogni reali dei cittadini che, anzi, hanno interesse a conservare al Pubblico Ministero il ruolo di un magistrato imparziale, non di un persecutore privato.
Questo articolo è stato pubblicato su Micro Mega il 13 giugno 2022